La legge di bilancio 2023, così come modificata dalla legge di conversione del Dl Milleproroghe (L. 24.2.2023 n. 14), prevede la possibilità per i Comuni di aderire a diversi istituti di tregua fiscale.
Entro il 31 marzo 2023, difatti, i Comuni possono recepire la definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi i giudici tributari in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale (commi da 186 a 204) ovvero, in alternativa, la conciliazione agevolata delle controversie e la rinuncia ai ricorsi per cassazione (commi da 206 a 221).
In particolare:
- il comma 205 prevede che ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni relative alla definizione agevolata, disciplinata dai commi da 186 a 204 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022, alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale;
- il comma 221-bis dispone che ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204, che, alle controversie pendenti innanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado nonché alla Corte di Cassazione, si applicano le disposizioni dei commi da 206 a 221 (e dunque la definizione delle controversie pendenti innanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado mediante l'accordo conciliativo di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 546/1992 con l’applicazione di sanzioni ridotte, ovvero la rinuncia al ricorso principale o incidentale a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte per le controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione).
Si evidenzia che la norma, richiamando indistintamente tutte le disposizioni di cui ai commi da 206 a 221, deve ritenersi applicabile anche alle fattispecie previste dal comma 219 (regolarizzazione del carente od omesso versamento delle rate, successive alla prima, dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza, di mediazione ovvero degli importi dovuti a seguito di conciliazione), sebbene quest’ultimo disciplini istituti che non afferiscono propriamente al contenzioso giurisdizionale. Il citato comma 221-bis, infatti, nel riferirsi genericamente alle “controversie”, ha inteso includere anche quelle di carattere non strettamente giurisdizionale;
- il comma 229-bis prescrive che gli enti territoriali i quali, alla data del 31 gennaio 2023, non hanno
adottato il provvedimento di opposizione allo stralcio di cui al comma 229, possono farlo sino al 31marzo 2023. In alternativa, entro tale ultima data, gli stessi enti possono adottare, nelle forme previste dal citato comma 229, un provvedimento con il quale, fermo quanto disposto dal comma 226, stabiliscono l’integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222, ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo, quindi, di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
Con la Circolare 1/DF/2023 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, sono stati forniti chiarimenti sulle modalità di trasmissione delle deliberazioni degli Enti locali.
Occorre, difatti, evidenziare che il Legislatore, con riferimento agli enti locali, ha introdotto una deroga al normale regime di efficacia costitutiva della pubblicazione sul sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento delle finanze (MEF - DF) delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti stessi in materia tributaria.
Ed invero, le disposizioni di cui ai citati commi 205, 221-bis e 229-bis prevedono che le deliberazioni approvate dagli enti locali in materia di definizione agevolata e di opposizione allo stralcio dei carichi di importo residuo fino a mille euro acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’ente creditore.
Si sottolinea che gli enti locali sono tenuti, in ogni caso, a trasmettere le deliberazioni in questione al MEF-DF, entro il 30 aprile 2023, a fini unicamente statistici. A tale conclusione si deve pervenire anche con riferimento alle deliberazioni adottate ai sensi del comma 229.
In ordine alle modalità di trasmissione al MEF-DF, si precisa che detta trasmissione deve avvenire esclusivamente tramite l’inserimento del testo delle delibere in questione nel Portale del federalismo fiscale, di cui all’art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, nelle apposite sezioni dedicate ai singoli istituti innanzi descritti.