La normativa emergenziale che ha disposto, da un lato, la sospensione degli adempimenti da parte dei contribuenti e, dall’altro, ha riconosciuto più tempo agli enti impositori e della riscossione per la notifica degli atti finalizzati al recupero dei tributi, sta creando una grande incertezza tra gli operatori in merito al calcolo dei termini di prescrizione e decadenza degli Uffici per la notifica di accertamenti e atti della riscossione.
Il punto di partenza per effettuare il computo dei termini è certamente l’art. 68 del D.L. 18/2020 il quale, dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), richiama l’art. 12 del D.Lgs. 159/2015 il quale, al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni).
Sennonché il richiamato art. 12 contiene anche un secondo comma ai sensi del quale i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione: poiché la sospensione si è conclusa il 31 agosto 2021, la proroga è al 31 dicembre 2023.
In concreto, per stabilire in quale delle due ipotesi si rientra occorre preliminarmente verificare se il termine di prescrizione/decadenza in questione scadeva naturalmente nel biennio 2020-2021.
Se la risposta è positiva (il termine era in scadenza nel 2020 o nel 2021) i termini di prescrizione e decadenza slittano al 31 dicembre 2023,
Se la risposta è negativa (il termine era in scadenza, ad esempio, nel 2022) i termini di prescrizione sono sospesi per 542 giorni esatti.
Ma, per i carichi affidati all’Agente della riscossione (con esclusione, pare, di quelli affidati ai concessionari privati), non finisce qui.
L’art. 68 del Dl. 18/2020, oltre al fin qui descritto comma 1 (contenente il richiamo all’art. 12), stabilisce al comma 4-bis che, per i carichi affidati agli Agenti della riscossione dall’08 marzo 2020 al 31 dicembre 2021, si applica una sospensione dei termini di decadenza e prescrizione di 24 mesi.
Come coordinare, dunque, il comma 1 (e l’art. 12) con il comma 4-bis del richiamato art. 68? In particolare, per le fattispecie per i quali ricorrono entrambi i presupposti, trova applicazione la sospensione di 24 mesi, secondo la norma “speciale”, o la sospensione di soli 542 giorni?
In virtù del principio di specialità e considerata l’introduzione successiva di questo comma rispetto al comma 1 pare che la sospensione di 24 mesi prevalga sulla sospensione di 542 giorni ma, considerate le incertezze evidenziate anche dalla stampa specialistica, è preferibile adottare un approccio prudente, in attesa di conferme ufficiali o delle prime pronunce giurisprudenziali.